Iscrizione

Servizi

Archivio

Convenzioni


Il Governo dimentica la previdenza dei professionisti

Maurizio De Tilla, Italia Oggi, 25/02/2004

La delega fiscale approvata dal parlamento fin dall'aprile 2003 comprende importanti disposizioni che riguardano i professionisti e le loro Casse di previdenza. E queste disposizioni costituiscono impegni che le forze politiche hanno preso nei confronti dell'Adepp e delle diciannove Casse aderenti, che rappresentano una platea di oltre 1,7 milioni di professionisti. In particolare la legge del 7/4/2003, n. 80, all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 8), prevede la ´revisione della disciplina dei redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa espressamente definiti, con inclusione degli stessi nell'ambito del reddito di lavoro autonomo e con loro attrazione al reddito che deriva dall'esercizio di arti e professioni se conseguiti da artisti e professionisti di qualsiasi tipo'.

Nello stesso articolo 3, comma 1, lettera d), n. 4), si prevede un ´regime differenziato di favore fiscale per il risparmio affidato a fondi pensione, a fondi etici e a Casse di previdenza privatizzate'.

Le due questioni sollevate con le predette norme hanno forte rilevanza e costituiscono rimedi necessari per evitare palesi illegittimità e distorsioni nei sistemi previdenziali dei professionisti italiani.

Il primo articolo citato riguarda l'annoso problema dei proventi derivanti da attività di collaborazione coordinata e continuativa svolta da un professionista che vanno ricondotti alla sfera professionale in modo che i relativi contributi previdenziali confluiscano automaticamente nelle rispettive Casse di previdenza.

La razionalità della soluzione introdotta come principio di delega appare di tutta evidenza e può riassumersi nel cosiddetto principio dell'attrazione, secondo il quale ogni qualvolta l'attività di lavoro autonomo richieda competenze riconducibili, anche in senso lato, alla sfera dell'attività professionale principale esercitata dal soggetto percettore, essa costituisce, sotto il profilo dell'inquadramento fiscale e previdenziale, un tutt'uno con l'attività professionale, perdendo ogni sua autonoma rilevanza.

Sotto il profilo strettamente previdenziale, peraltro, la logicità e fondatezza della tesi prospettata sono confermate dal fatto, assolutamente indiscutibile, che i soggetti maggiormente danneggiati da un'eventuale interpretazione distorta dall'attuale quadro normativo di riferimento sarebbero proprio i professionisti interessati, che vedrebbero assottigliarsi la tutela previdenziale a causa di un assurdo e illegittimo frazionamento della loro posizione previdenziale con conseguenze anche gravi sull'ammontare delle prestazioni.

Sull'argomento una circolare interpretativa dell'Agenzia delle entrate, con riferimento ai compensi derivanti da amministratore e sindaco, è già intervenuta, nel corso del 2001, nel senso auspicato dalle Casse.

Tuttavia, il definitivo chiarimento atteso con il decreto delegato è indispensabile, con riferimento a tutte le attività di collaborazione coordinata e continuativa svolte, in via accessoria, da un libero professionista già iscritto a una Cassa di previdenza, la cui contribuzione, per logica previdenziale, deve confluire nell'unica posizione pensionistica già esistente.

Il secondo principio di delega riguarda la questione del trattamento fiscale gravante sulle Casse di previdenza professionali.

Come più volte sottolineato, l'attuale sistema di tassazione delle risorse degli enti produce, di fatto, in capo al pensionato una vera e propria doppia tassazione, del tutto inaccettabile.

Infatti, la tassazione delle risorse dell'ente colpisce indifferentemente tutte le entrate della gestione corrente e straordinaria Questo comporta che i contributi degli iscritti che vengono impiegati in forme di investimento mobiliare e immobiliare subiscono una tassazione piena sui rendimenti prodotti all'interno della Cassa professionale.

I contributi e i rendimenti contribuiscono a formare gli importi erogati per le prestazioni pensionistiche che, a loro volta, subiscono una tassazione piena essendo equiparati a redditi di lavoro dipendente.

È evidente, dunque, che l'attuale regime fiscale crea un'ingiustificata duplicazione dell'imposta che colpisce economicamente lo stesso ammontare di ricchezza, prima in capo alla Cassa professionale e poi, al momento dell'erogazione della pensione, in capo ai pensionati.

Sempre in riferimento alla gestione del patrimonio delle Casse professionali e in riferimento alle conseguenze negative che l'iscritto indirettamente subisce si evidenzia che il non assoggettamento a Iva, per mancanza del requisito soggettivo, delle Casse professionali produce, quale diretta conseguenza, un costo aggiuntivo derivante dall'indetraibilità dell'imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi.

La delega fiscale detta un principio che costituisce un primo passo verso l'eliminazione della doppia tassazione mediante una sostanziale equiparazione della tassazione gravante sulle Casse private dei professionisti a quella agevolata prevista per i fondi pensione integrativi.

In questa logica il decreto delegato dovrebbe prevedere anche una graduale detassazione dei patrimoni delle Casse private, in quanto essi sono generati da montanti costituiti da contributi degli iscritti convenientemente investiti.

I decreti legislativi di attuazione delle delega fiscale presentano certamente aspetti tecnici di particolare complessità che rischiano però di bloccare l'intero progetto, vanificando quanto di buono è stato previsto in sede di legge delega. Per evitare questo pericolo l'Adepp ha invitato il ministro Giulio Tremonti a dare attuazione almeno ai principi di più facile recepimento normativo, quali sono certamente quelli sopra ricordati.

Allo stato, purtroppo, siamo costretti a registrare che a quasi un anno dall'emanazione della delega ancora nulla è stato fatto a favore delle Casse di previdenza dei professionisti e dei loro iscritti, nonostante gli impegni presi e la riconosciuta fondatezza delle questioni sollevate.



Cerca

Cerca tra i contenuti presenti nel sito


 

CSS Valido!