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Convenzioni
Il TAR Lazio rigetta i ricorsi contro il DM 28 aprile 2008 sul riconoscimento delle associazioni professionali
Redazione, Mondoprofessioni, 07/04/2009
Le associazioni professionali vincono la partita che contro i rappresentati dagli ordini dei commercialisti, degli ingegneri, dei periti industriali, dei geologi e dal CUP per l’annullamento del decreto del ministero della giustizia di concerto con quello per le politiche europee del 28 aprile 2008 sul riconoscimento della associazioni professionali. Il TAR del Lazio ha dichiarato ieri inammissibili tutti i ricorsi.
Per il tribunale amministrativo:
“il decreto impugnato non si presenta immediatamente, direttamente e concretamente lesivo della sfera giuridica del ricorrente, né dal suo eventuale annullamento il ricorrente potrebbe trarre una effettiva utilità. D’altra parte, anche volendo accedere alla tesi che le attività afferiscono ad una “professione regolamentata” in quanto l’attività può essere esercitata con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualificazione professionale (art. 4, co. 1, lett. a, n. 3, D.Lgs. 206/2007, che, peraltro, sembra più propriamente riferibile alle ipotesi di professioni regolamentate per le quali non sono stati istituiti ordini, albi o collegi), non sussisterebbe comunque alcun interesse al ricorso, poiché, ove per la professione regolamentata sono stati istituiti ordini, albi o collegi, non vi è alcuna possibilità che nel procedimento siano coinvolte altre associazioni costituite da soggetti che svolgono attività analoghe, sicché il decreto impugnato sarebbe privo di qualsivoglia lesività. In definitiva, ove si versasse in ipotesi di “professione regolamentata”, non perché le attività sono riservate in via esclusiva agli iscritti all’Ordine ma perché l’attività può essere esercitata solo con l’impiego di un titolo professionale il cui uso è riservato a chi possiede una qualifica professionale, gli Ordini sarebbero gli unici interlocutori nella elaborazione delle piattaforme comuni e, quindi, non avrebbero alcun interesse all’annullamento richiesto”.