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Convenzioni
Manipolazione mentale e semi-sanità mentale
Maurizio Mottola, Nuova Agenzia Radicale, 16/07/2008
Il disegno di legge n. 569 "Disposizioni concernenti il reato di manipolazione mentale", comunicato alla presidenza del Senato il 15 maggio 2008, primo firmatario Antonino Caruso, introdurrebbe nel Codice Penale il nuovo articolo 613-bis, che configura il reato di manipolazione mentale ed il cui testo è costituito dai seguenti due articoli:
Art. 1.
1. Dopo l'articolo 613 del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 613-bis. - (Manipolazione mentale). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante tecniche di condizionamento della personalità o di suggestione praticate con mezzi materiali o psicologici, pone taluno in uno stato di soggezione continuativa tale da escludere o da limitare grandemente la libertà di autodeterminazione è punito con la reclusione da due a sei anni.
Se il fatto è commesso nell'ambito di un gruppo che promuove o pratica attività finalizzate a creare o sfruttare la dipendenza psicologica o fisica delle persone che vi partecipano, ovvero se il colpevole ha agito al fine di commettere un reato, le pene di cui al primo comma sono aumentate da un terzo alla metà.
Se i fatti previsti nei commi 1 e 2 sono commessi in danno di persona minore di anni diciotto, la pena non può essere inferiore a sei anni di reclusione.".
Art. 2. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.".
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 96 dell'8 giugno 1981, rilevando un contrasto tra l'articolo 603 del codice penale ("Chiunque sottopone una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni") e gli articoli 21 e 25 della Costituzione, dichiarò la illegittimità della norma che configurava il delitto di plagio, ponendo così termine all'esistenza di una disposizione del codice Rocco (1931), che comunque in cinquanta anni non aveva trovato frequenti occasioni di applicazione.
Si legge nella sentenza: "La norma denunziata viola il principio di tipicità di cui all'articolo 25, in quanto appare sfornita nei suoi elementi costitutivi di ogni chiarezza. Il legislatore, prevedendo una sanzione penale per chiunque sottoponga una persona al proprio potere in modo da ridurla in totale stato di soggezione, avrebbe in realtà affidato all'arbitraria determinazione del giudice l'individuazione in concreto degli elementi costitutivi di un reato a dolo generico, a condotta libera e ad evento non determinato.
Il pericolo di arbitrio, sotto il profilo della eccessiva dilatazione della fattispecie penale, sarebbe tanto più evidente considerando come il riferimento al "totale stato di soggezione" può condurre ad un'applicazione della norma a situazioni di subordinazione psicologica del tutto lecite e spesso riconosciute e protette dall'ordinamento giuridico, quali il proselitismo religioso, politico o sindacale. D'altra parte non conferirebbe maggior chiarezza alla determinazione concreta della fattispecie, l'osservazione che la soggezione psichica deve essere "totale" (...). Per quanto riguarda l'articolo 21 della Costituzione (...), la libertà di manifestazione del pensiero incontra un limite nell'interesse dell'integrità psichica della persona, solo in quanto si concretizzi in mezzo di pressione violenta o subdola, quali la minaccia o la frode; ciò stante, l'evento della soggezione psicologica di un soggetto ad altro soggetto, in quanto risultante dall'adesione ai modelli di comportamento da altri proposti, non può costituire illecito senza intaccare il diritto costituzionalmente protetto.".
Perciò la configurazione del reato di manipolazione mentale ingenera preoccupazioni in quanto rappresenta una spada di Damocle sui diritti e le libertà del cittadino, in quanto l'indeterminatezza del campo di applicazione determina le stesse perplessità che portarono alla storica cancellazione del reato di plagio dall'ordinamento giuridico italiano, con la sentenza della Corte Costituzionale n. 96 dell'8 giugno 1981, che eliminò il reato di plagio dal codice penale.
L'eventuale reintroduzione del reato di plagio con la nuova formulazione di manipolazione mentale si baserebbe su termini inconsistenti e generici quali condizionamento, suggestione, soggezione, per cui qualsiasi interrelazione psichica (rapporto insegnante-allievo, medico-paziente, predicatore-fedele ed altri) potrebbe configurare ipotesi di un reato punibile con la reclusione di alcuni anni !
Siamo tutti a rischio di perizia psichiatrica per vagliare il gradiente di manipolazione mentale dei nostri rapporti interpersonali?
In una società ad alto tasso di scambi comunicativi, di tipologie interattive e di varietà di rapporti, il solo aver concepito un simile reato attesta il grado di disconferma della autonomia personologica e della pluralità dei modi di esprimersi dei cittadini.
Nel lamentare la violazione dell'articolo 25 della Costituzione, la Corte ripeté più volte che a base del principio invocato stava in primo luogo "l'intento di evitare arbitri nell'applicazione di misure limitative di quel bene sommo ed inviolabile costituito dalla libertà personale e che, per effetto di tale principio, onere della legge penale fosse quello di determinare la fattispecie criminosa con connotati precisi in modo che l'interprete nel ricondurre un'ipotesi concreta alla norma di legge, possa esprimere un giudizio di corrispondenza sorretto da fondamento controllabile.".
La democrazia e la legislazione civile e penale poggiano sull'assioma dell'autodeterminazione responsabile: l'autonomia delle singole persone si confronta con la rilevanza che assume la comunicazione nell'ambito del sistema sociale, connotata sempre più dalla globalizzazione e dalla massività dell'informazione, che ha prodotto fenomeni di massa prima arginati in ristretti ambiti.
Se guardiamo al rapporto mente-società ci rendiamo conto del fenomeno comunicativo di sovradosaggio di spot nei media, che ci rendono adepti al consumo di massa attraverso un vero e proprio brainwashing. Ma l'antidoto è una trasformazione culturale che vada nella direzione di un'ecologia dell'informazione e di un orientamento di essa verso un incremento dei processi di consapevolezza di sé anche come unitaria identità, non certo la prefigurazione di soggetti definibili semi-sani mentali e quindi suscettibili di invasiva manipolazione mentale.
Già l'Italia è l'unico paese europeo (ed uno dei pochissimi al mondo) che prevede la seminfermità mentale e certamente la qualità del suo diritto (che è poi ciò che regola i rapporti tra cittadini e tra cittadini ed istituzioni) scadrebbe con l'introduzione del reato di manipolazione mentale.
Ci mancherebbe, poi, che fosse un perizia teologica a stabilire il grado di condizionamento, di suggestione e di soggezione alla base della configurazione del reato di manipolazione mentale e che fosse anche aggiunta la misura di sicurezza di un ciclo di esorcismi ed avremmo completato il quadro di svalutazione dei diritti e delle prerogative di libertà di espressione dei cittadini.
In un'epoca di sviluppo delle neuroscienze stanno comparendo vari segnali di un rapporto mente-società, connotato come se l'individuo non avesse la capacità di preservare la sua identità ed integrità: questo disegno di legge è un segnale in tal senso, a cui occorre opporre con determinazione il rischio della libertà.