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Professioni: concorrenza a tinte UE

Ordine degli Psicologi della Lombardia, 08/04/2004

Professioni come imprese ai fini della concorrenza. Ma l'equiparazione dovrà essere vincolata al rispetto della normativa comunitaria che tutela le specificità delle professioni intellettuali. Non solo. Le deroghe alla disciplina sulla libera concorrenza saranno possibili non solo a tutela di interessi costituzionalmente garantiti, ma anche per ´ragioni imperative di interesse generale'. In tempi record, il tavolo tecnico istituito dal ministro per gli affari regionali, Enrico La Loggia, ha licenziato ieri un nuovo schema di decreto legislativo con la definizione delle competenze statali in materia di professioni. Una nuova formulazione che tiene conto delle osservazioni avanzate dal Comitato unitario degli ordini professionali e delle critiche sollevate dal sottosegretario alla giustizia con delega alle professioni, Michele Vietti che, dopo aver disertato le prime riunioni, ha accolto l'invito di La Loggia a contribuire a un perfezionamento dell'articolato. Il provvedimento a questo punto, dunque, può contare sull'appoggio di tutti.

Le modifiche introdotte non sono molte, ma sono risultate sufficienti per l'assemblea del Cup, che si è riunita ieri per licenziare un parere di massima sulla nuova bozza di dlgs che, con molta probabilità, potrà essere presentata al primo consiglio dei ministri dopo Pasqua. ´Nella piena consapevolezza che il decreto legislativo non può innovare alcunché nell'attuale quadro normativo, ma unicamente compiere una perfetta ricognizione delle attuali disposizioni di competenza dello stato', si legge nel documento approvato, il Cup esprime comunque apprezzamento ´sia per l'esatta attribuzione nel decreto alla competenza esclusiva dello stato della disciplina amministrativa e della competenza degli ordini e dei collegi, sia per la tecnica legislativa utilizzata'.

Un'opinione pienamente condivisa anche da Roberto Orlandi, portavoce Cup, per il quale la nuova versione dell'articolato fissa in modo ancora più chiaro i paletti delle competenze delle regioni, che non potranno avere voce in capitolo in tutti gli ambiti disciplinati dall'articolo 2229 del codice civile. Nessun esplicito riferimento, invece, da parte degli ordini, alla nuova formulazione dell'articolo sulla concorrenza. Questa volta l'equiparazione dell'attività professionale a quella d'impresa è strettamente congiunta alla normativa europea in materia, come a dire che solo in questo ambito e a certe condizioni è possibile assimilare due ordini di fattori completamente dissimili.

Nuova anche la lettera d) dell'articolo 8 che oltre a riservare allo stato la possibilità di derogare alle regole della concorrenza ´a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti', lo fa anche per ´ragioni imperative di interesse generale', comprendendo così tutte le categorie professionali e non soltanto medici e avvocati. Ampliata anche la disciplina della riserva di attività professionale, visto che è stata aggiunta la dizione ´non intellettuale', includendo così in questa norma tutte le attività e non soltanto quelle ordinistiche e perciò disciplinate dal 2229 cc.



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