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Potere disciplinare agli Ordini

Il Sole 24 Ore, 04/02/2004

Potere disciplinare agli ordini, ma con funzioni separate. Il Consiglio nazionale forense scende in campo sulla riforma delle professioni, presentando i suoi emendamenti al progetto di legge Cavallaro-Federici in discussione alla commissione Giustizia del Senato (tra i correlati il testo base del Senato con a fronte gli emendamenti del Cnf). Tra le altre modifiche proposte, un regime più severo di incompatibilità – un assessore di un grosso comune si dovrebbe cancellare dall'Albo – la riaffermazione dei minimi tariffari inderogabili e la previsione esplicita di materie riservate.

Disciplinare.
È certamente questa la principale novità delle proposte elaborate dal Cnf. L'affidamento ad un organo esterno (commissione disciplinare) del potere istruttorio e decisionale sul rispetto della deontologia da parte degli iscritti agli Albi, è uno dei punti qualificanti della proposta di legge del Senato. Ma era anche uno degli aspetti più criticati dagli avvocati (vedi in arretrati del 31 gennaio), tanto che la presa di posizione del Cnf appare tanto prevedibile quanto inevitabile. Secondo l'emendamento del Consiglio nazionale, «l'azione disciplinare è promossa dal Consiglio dell'ordine», d'ufficio o su segnalazione del Pm o di chiunque vi abbia interesse, ma soprattutto, «nell'ambito del procedimento disciplinare è assicurata la distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni giudicanti». La speranza è che la maggiore garanzia in ordine alla terzietà del giudice possa mantenere la funzione in seno ai Consigli. Il Cnf propone, poi, di salvaguardare «le giurisdizioni speciali attualmente esistenti dei Consigli nazionali», è una caratteristica degli organi disciplinari solo di alcune professioni, tra queste gli avvocati. La salvaguardia della natura giurisdizionale comporta la ricorribilità delle decisioni solo verso le sezioni unite della Cassazione. Una proposta parzialmente diversa, infine, anche sulla durata dei Consigli di sfalsare i tempi tra il rinnovo degli organi circondariali e il rinnovo dei Consigli nazionali: questi ultimi resterebbero in carica quattro anni, con l'ineleggibilità dopo due mandati – come previsto nel testo del Senato – i consiglieri degli ordini territoriali, invece, resterebbero in carica tre anni, rieleggibili per tre mandati.

Incompatibilità.
L'avvocato potrà fare solo l'avvocato, o quasi. Oltre a ribadire il divieto di lavoro dipendente, il Cnf prevede un regime molto più severo dell'attuale sul fronte delle incompatibilità, per così dire, politiche: non potrebbero esercitare la professione i componenti del governo, ad ogni titolo (dal presidente del Consiglio ai sottosegretari, fino ai commissari straordinari governativi); ma nemmeno i componenti delle Autorità di garanzia, i presidenti e gli assessori regionali e provinciali, i sindaci e gli assessori dei comuni con almeno 300mila abitanti.

Tariffe.
In attesa di ricevere formalmente il parere positivo del Consiglio di Stato che sblocca il rinnovo delle tariffe, il Cnf ribadisce che i minimi devono essere inderogabili. Nel testo del Senato, invece, l'unico vincolo è sui massimi, che possono essere previsti e, in quel caso, devono essere rispettati dalle parti. Per il resto, il compenso del professionista dovrebbe essere il frutto della libera trattativa tra le parti.

Materie riservate e formazione.
Si reinserisce la previsione di individuare «materie riservate», anche se, trattandosi di legge delega, non vengono esplicitate quali sarebbero queste materie. Sulla formazione, nella proposta del Cnf, gli Ordini affiancano a pieno titolo le università e le scuole superiori, per l'istituzione di «corsi di formazione per la preparazione all'esame di Stato».



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