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Nuove professioni: mediatore professionale - conciliatore

di Rolando Ciofi, pubblicato il 08/03/2011, fonte Mo.P.I.

tag: mediazione civile, conciliazione, l. 28/2010, d. lgs. 180/2010

La legge 28/2010 ed il successivo decreto di attuazione n.180/2010 operano una vera e propria rivoluzione del processo civile. Rivoluzione che apre spazi professionali a diverse migliaia di operatori tra i professionisti delle professioni ordinate e di quelle non regolamentate. E' impressionante notare il fatto che professionisti appartenenti a vari Ordini (avvocati, prima di tutto, ma anche Ingegneri, Architetti, Periti Industriali etc.) stanno organizzandosi per far fronte a ciò che dal prossimo mese di aprile, ed in modo ancor più massiccio dal prossimo anno, il 2012, diventerà un vero e proprio segmento del mercato del lavoro libero professionale. Impressionante se si paragona al fatto che le professioni di ambito psicologico, che dovrebbero essere insieme a quelle giuridiche, le maggiormente interessate al fenomeno, sembrano al momento ancora ignorare la cosa.

Ma andiamo con ordine. Il Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, perfezionato dal Decreto Ministeriale n. 180 del 18 Ottobre 2010 'recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28' prevede che da fine marzo 2011 chiunque voglia adire una causa civile nei seguenti settori:

  • controversie in materia di condominio
  • successioni ereditarie
  • patti di famiglia
  • locazione, comodato
  • affitto di aziende
  • risarcimento del danno derivato dalla circolazione di veicoli e natanti
  • risarcimento del danno derivante da responsabilità medica
  • risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità
  • contratti assicurativi, bancari e finanziari
'è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione'.

Successivamente, con il Decreto milleproroghe si è prorogata di un anno (a marzo 2012 dunque) l'entrata in vigore della legge per quanto riguarda le questioni condominiali e tutto ciò che riguarda la circolazione di veicoli e natanti. Il resto invece diventa obbligo di legge da fine marzo 2011.

Lo stesso Ministero della Giustizia stima che a regime 600.000 cause annue saranno interessate dalla mediazione obbligatoria. A ciò si aggiunga che la legge apre la porta alla mediazione volontaria in qualunque causa civile. Basta fare due conti dunque per capire che occorreranno migliaia di operatori (anche supponendo 100 mediazioni annue per operatore, numero non irrisorio, per coprire 600.000 cause occorrerebbero 6000 operatori) e che si metterà in moto un meccanismo di risoluzione alternativa alle controversie di portata veramente imponente.

Ma cosa è la mediazione professionale? Perché dovrebbe interessare i professionisti di area psicologica? Come si diventa mediatori? E come funzionerà il sistema?

Cominciamo a definire la mediazione con le parole della legge (art. 1 DLgs 28/2010): Mediazione è 'l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa'.

Il Mediatore è 'la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo'.

La Conciliazione infine è 'la composizione si una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione'.

Attraverso il meccanismo della mediazione lo Stato conta su un numero di conciliazioni tali da ridurre sensibilmente l'avvio di cause di fronte ai Tribunali (l'obiettivo sarebbe di ottenere una riduzione superiore al 70% delle cause). In ogni caso senza andare in mediazione non sarà possibile avviare una causa civile nelle materie sopra riportate.

Già da questa prima sintesi emerge con chiarezza l'interesse che i professionisti di ambito psicologico dovrebbero avere. Per riuscire a fare con successo i mediatori ed ottenere un alto numero di conciliazioni (cosa che tra l'altro la legge premia anche con una prevista maggiorazione della parcella a favore di quei professionisti che ottengano risultati positivi) occorreranno infatti due competenze basilari ma aspecifiche: una discreta conoscenza del diritto ed una buona padronanza delle tecniche di gestione del conflitto. Competenze aspecifiche rispetto al contenuto del conflitto (che può vertere come abbiamo visto su molti temi, da quello delle locazioni alla diffamazione etc..) ma centrali ancor più della conoscenza del tema specifico. Avvocati e psicologi dunque dovrebbero essere le figure professionalmente più interessate. Ed infatti gli Avvocati si stanno organizzando per coprire il più possibile gli spazi che la legge offre.

Al pari delle professioni giuridiche, le professioni di ambito psicologico vedono aprirsi due un ampio settore di intervento articolabile su due livelli distinti:
  1. l'esercizio della attività di mediatore professionale (lo psicologo possiede già una competenza di base, quella relazionale e di gestione della conflittualità che da sola rappresenta già una parte rilevante della totale competenza necessaria ad esercitare la mediazione)
  2. l'attività di formazione, sul versante psicologico, di tutti quei laureati che vogliano dedicarsi all'attività di mediatore professionale.
Ma vediamo ora chi può diventare mediatore e come può farlo. Al momento il percorso è abbastanza semplice occorre infatti:
  • essere in possesso di un qualunque titolo di laurea, anche triennale, o in alternativa, essere iscritti ad un qualunque Ordine o Collegio Professionale.
  • essere in possesso di una specifica formazione (che si ottiene con la partecipazione ad un corso di 54 ore e con l'impegno ad un aggiornamento tramite altri corsi della durata di 18 ore biennali)
  • essere in possesso dei basilari requisiti di onorabilità
  • aderire ad un regolamento formulato dall'organismo di mediazione che oltre ad aspetti formali prevede l'impegno alla terzietà, alla riservatezza e impone il segreto professionale (specificamente regolamentato dalla legge)
Vediamo anche come funziona l'intero impianto. La legge prevede quattro articolazioni fondamentali:
  1. Gli Organismi di Mediazione (detti anche Camere di Conciliazione). Sono Organismi pubblici o privati (naturalmente la legge prevede come formarli) ai quali il cittadino che voglia intentare una causa deve preliminarmente rivolgersi per svolgere la mediazione. Solo dopo avere esperito la mediazione, che si può concludere con una conciliazione ovvero con un nulla di fatto, il cittadino riceverà una certificazione che gli consentirà di andare in causa se la mediazione è fallita o, se la conciliazione è avvenuta di omologarla anche sul piano giuridico. Attualmente sono già registrati presso il Ministero poco meno di 200 Organismi di Mediazione.
  2. Gli Enti di formazione. Sono Enti pubblici o privati preposti alla formazione e all'aggiornamento dei mediatori. Sono dotati di un elenco di formatori che devono avere particolari requisiti e competenze. La legge prevede le procedure di accreditamento di tali Enti presso il Ministero.
  3. I mediatori. Ogni mediatore adeguatamente formato può convenzionarsi con non più di cinque Organismi di mediazione. Presso il Ministero viene istituito un elenco dei mediatori.
  4. I formatori. Presso il Ministero viene istituito un elenco dei formatori e dei responsabili scientifici degli Enti di Formazione.
Quando il cittadino si rivolgerà ad un organismo di mediazione tale organismo affiderà ad uno o più dei suoi mediatori convenzionati l'incarico di procedere alla mediazione. La legge prevede che il cittadino, attraverso l'applicazione di determinate tabelle, paghi l'organismo di mediazione, quest'ultimo pagherà il mediatore. In questo modo viene garantita la totale terzietà del mediatore stesso.

Fin qui, sia pure a grandi linee, la legge ed il suo funzionamento. Ritenendo che i professionisti di area psicologica abbiano interesse e titolo per entrare in questo affascinante campo professionale, il Mo.P.I. si adopererà entro brevissimo tempo per offrire ai colleghi che vogliano cimentarsi con questa opportunità, consulenza e formazione.



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