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Riforma delle professioni: le novità per gli psicologi

a cura di Rolando Ciofi, pubblicata il 04/09/2012

tag: dpr 137/2012, riforma delle professioni

Come certo avrai saputo il Decreto sulla Riforma degli Ordini Professionali (DPR 137/2012), e dunque anche di quello degli psicologi, è entrato in vigore, dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, il 14 agosto 2012. Dal punto di vista del Mo.P.I. si tratta di un provvedimento deludente che comunque deve essere conosciuto e rispettato e che introduce qualche, sia pur minimo, cambiamento. Risulta dunque utile fare il punto della situazione anche alla luce di quanto tempestivamente comunicato dall'Ordine nazionale degli psicologi:

1) Obbligo di assicurazione responsabilità civile
“[...] a tutela del cliente il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale ed il relativo massimale”. Il DPR del 14 agosto sposta ad agosto 2013 l’obbligo di stipulare la polizza. L'Ordine Nazionale degli Psicologi comunica che Attualmente dunque, i professionisti che hanno già la polizza devono comunicarne gli estremi ed il massimale al cliente al momento dell’assunzione dell’incarico. Tra un anno, tutti gli iscritti all’Albo dovranno avere la polizza'. Permangono alcune criticità come sostiene lo stesso Ordine Nazionale 'perchè costringere tutti i professionisti in quanto semplicemente iscritti all’albo a stipulare una polizza anche se non hanno alcun “cliente” cui eventualmente poter recare un danno? Nel caso della nostra categoria, sono ben oltre 40.000 gli iscritti che non lavorano, non producono reddito e non hanno quindi “clienti”, ma secondo la norma tra un anno dovrebbero avere comunque la polizza assicurativa che assicuri “potenziali” clienti per “potenziali” danni.' Su questo punto, dice l'Ordine, 'chiederemo con determinazione una deroga per coloro che non lavorano. Il Mo.P.I. si augura che tale impegno venga mantenuto. Per quanto riguarda l'adempimento di tale incombenza il Mo.P.I. segnala la CAMPI (http://www.cassamutuapsicologi.it) che già da oltre un decennio offre questo tipo di polizza a condizioni molto vantaggiose.

2) Deontologia
Dice l'Ordine Nazionale degli Psicologi 'Il decreto esclude le professioni sanitarie alle quali continuerà ad applicarsi la normativa vigente. La professione di Psicologo è sotto la vigilanza del Ministero della Salute in quanto professione sanitaria; tuttavia è necessario, per la piena applicabilità della norma in materia deontologica, che venga nominata la commissione centrale (D.P.R. 221/50) per il secondo grado di giudizio. Abbiamo già fatto presente la situazione sia al Ministero di Giustizia che della Salute in modo da trovare una soluzione nel più breve tempo possibile. In sintesi bisognerà integrare il DPR 221/50 con la previsione della Commissione centrale per gli psicologi e quindi procedere alla nomina'. Nulla da obiettare. Dal nostro punto di vista è assurdo e da un punto di vista politico professionale suicida, ma la professione di psicologo si è voluta collocare nell'ambito sanitario e dunque ad essa è applicabile il DPR 221/50 (http://xoomer.virgilio.it/guamari/norme/dpr221-50.html). Sul piano deontologico quand'anche sarà costituita la Commissione centrale rimarranno le attuali problematiche e storture, ma su altri piani come vedremo questo assunto creerà non poche difficoltà.

3) Formazione continua
Dice l'Ordine Nazionale: 'Il nostro codice deontologico, fin dalla sua prima stesura del 1998, ha previsto l’obbligo di aggiornamento professionale: da una ricerca del CNOP risulta che il 97% degli iscritti segue percorsi formativi/aggiornamento dopo la laurea, a conferma di una forte attenzione all’aggiornamento da parte degli psicologi. Il Dpr, nel ribadire che resta ferma la normativa vigente sull’educazione continua in medicina (ECM) sembra introdurre di fatto una duplice modalità di aggiornamento: il Regolamento del consiglio nazionale (da emanarsi entro agosto 2013 previo parere del Ministero della Salute) da un parte, e l’Educazione Continua in Medicina (ECM) dall’altra. Ritengo sia opportuno utilizzare questa doppia possibilità. Nel ribadire che l’ECM è obbligatoria per i dipendenti e/o convenzionati del S.S.N. e/o della Sanità privata accreditata, ritengo che, attraverso il regolamento previsto dal Dpr, sia possibile rendere la formazione continua più aderente alle diverse aree professionali. Sarebbe opportuno ed auspicabile che, coloro che non sono interessati alle materie trattate in ambito ECM ai fini dell’accrescimento della propria competenza professionale, possano utilizzare modalità di formazione continua nelle materie di loro interesse, rendendo così l’obbligo formativo sostanziale non solo formale. Ma è necessario evitare il rischio che tutto si riduca ad una corsaall’accaparramento di “punti” e “bollini”. Vorremmo poter finalmente parlare di FCP e cioè di Formazione Continua in Psicologia di qualità, costruita sul senso di responsabilità dello stesso professionista. Infine, non va sottovaluta l’esigenza di garantire un’offerta formativa appropriata e possibilmente gratuita ai numerosi colleghi che non lavorano. Il mercato della formazione nella nostra categoria è già piuttosto sovradimensionato. Troppo spesso la formazione offerta dai colleghi ad altri colleghi appare come l’unica opportunità lavorativa, in questo senso non è del tutto inappropriato parlare di una sorta di “cannibalismo professionale” in cui appunto... ci si alimenta dei propri simili!'.

Su questo argomento ci sembra di dover proporre alcune riflessioni:

a) che l'aggiornamento permanente debba essere un obbligo è cosa ovvia. E' così in tutto il mondo civile, è così anche in Italia per le professioni sanitarie (ECM, tra le quali professioni dice di collocarsi l'Ordine degli psicologi), da poco tempo per avvocati e commercialisti, da più tempo proprio per i professionisti delle professioni non regolamentate che afferiscano a qualche associazione (vedi counselor).
b) gli Psicologi hanno voluto passare dal controllo del Ministero della Giustizia a quello della salute con ciò diventando professione sanitaria (non abbiamo mai condiviso questa posizione ed abbiamo cercato inutilmente di avversarla). Logica vorrebbe dunque che gli psicologi, liberi professionisti e pubblici dipendenti, tutti per scelta sanitari, fossero assoggettati per l'aggiornamento al sistema ECM. Così la pensa anche il Ministero della Salute. E così pare di capire dal richiamo che il CNOP fa nel paragrafo precedente al DPR 221/50. Ma evidentemente si pretenderebbe di stare con i piedi in due staffe... Il Nostro Ordine sostiene infatti che l'obbligo ECM sia solo dei pubblici dipendenti.
c) in ogni caso ECM sì o ECM no per i liberi professionisti, è certo che un sistema di aggiornamento è diventato obbligatorio per tutti gli iscritti all'Ordine.
d) E' altresì logico che se uno psicologo libero professionista acquisisca crediti ECM gli stessi dovranno essergli riconosciuti anche in ambito libero professionale, mentre non è vero il contrario perchè l'ECM ha le sue rigide procedure. Dunque se l'Ordine darà vita ad un sistema di aggiornamento permanente per i liberi professionisti quando questi volessero fare un concorso o convenzionarsi con l'Ente pubblico risulterebbero carenti di aggiornamento. Per questi motivi il Mo.P.I. suggerisce ai propri iscritti, soprattutto ora che attraverso la formazione on line i costi dell'aggiornamento sono diventati ragionevoli, di privilegiare i circuiti ECM sulla base della banale riflessione che 'nel più ci sta il meno'. Ciò almeno sino a quando non arrivasse maggiore chiarezza interpretativa.
e) Se poi L'Ordine si mettesse in grado di fare formazione valida e gratuita a favore dei colleghi noi saremmo i primi a gioirne ed anzi si da ora segnaliamo la disponibilità a mettere a disposizione le nostre modeste risorse a favore di un progetto di tal fatta.

4) Tirocinio
Dice ancora l'Ordine Nazionale 'Non cambierà nulla poichè è già previsto il tirocinio, dopo la laurea, di 12 mesi ed in ogni caso, in quanto professione sanitaria, siamo esclusi da quanto previsto dal Dpr.' Già... invitiamo tutti i tirocinanti che ci seguono a leggersi l'art. 6 della riforma e dopo averlo letto a comunicarci se sono contenti che, grazie al fatto di essere professione sanitaria, per noi (e dunque soprattutto per loro) non cambierà nulla.

5) Pubblicità
Ancora l'Ordine dice 'Quando si tratta di intervenire sulle persone ed in particolare sulla salute è più che opportuno che, come previsto dal Dpr: La pubblicità informativa [...] dev'essere funzionale all’oggetto, veritiera e corretta, non deve violare l’obbligo del segreto professionale e non dev’essere equivoca, ingannevole o denigratoria'. Per completezza di informazione aggiungiamo anche che il Dpr dice: E' ammessa con ogni mezzo la pubblicità informativa avente per oggetto l'attività delle professioni regolamentate, le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla professione, la struttura dello studio professionale e i compensi richiesti per le prestazioni.

Il Mo.P.I. seguirà comunque l'evolversi della situazione (che vedrà impegnato l'Ordine Nazionale, nei prossimi mesi, nell'assunzione di importanti atti deliberativi) e terrà aggiornati tutti i colleghi. Invitiamo gli iscritti che avessero dubbi, quesiti osservazioni o riflessioni a segnalarle a ciofi@mopi.it



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